Decreto Rilancio, i punti salienti che riguardano le imprese
Di seguito pubblichiamo una prima lettura sintetica
del nuovo “Decreto Rilancio”, per le
imprese. Ovviamente dobbiamo attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
le norme attuative per poter poi concretamente operare.
CLAAI Assimprese, con i propri consulenti e
collaboratori, è a disposizione per affiancare gli imprenditori ad affrontare i
vari interventi. Info: direzione@claai-assimprese.it
Ivan Simeone
Il Consiglio dei
Ministri ha approvato un decreto-legge (Decreto Rilancio) che
introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Il decreto propone
provvedimenti di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici
con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti
colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali
misure, in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si
segnalano in sintesi:
·
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di
marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è
individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia
stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo
bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità
di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate
categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
·
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si
applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione
degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a
condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi
antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione
di specifici impianti fotovoltaici;
·
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto
Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16
settembre 2020;
· Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è
previsto un credito
d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti
di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di
almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato
all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo,
aprile e maggio;
· un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA,
comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte
in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta
inferiore a 5 milioni di euro. Il
contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in
assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del
contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata,
come segue:
20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non
superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo
periodo d’imposta;
10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo
periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda
metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in
conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
·
l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della
prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020
per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i
lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo
l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
·
l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e
quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di
immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e
pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori
delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti
balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
·
la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse
in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della
bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri
generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via
transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di
distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a
copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e
luglio 2020;
·
il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la
previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per
quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal
contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata,
cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro
2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel
periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione
del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30%
dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un
tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1°
gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il
contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa
e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli
interessi legali;
·
ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di
capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
·
l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla
costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”,
a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e
delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno
impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo
italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di
Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a
condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni,
anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite
in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore
bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore
a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma
di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione
di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e
l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via
preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul
mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento
delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita
l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
·
l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà
affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi
dalle società già indicate al punto precedente;
·
ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in
crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per
la politica industriale;
·
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo
per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività
d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e
l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie
concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore
agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto
di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata
istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione
delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia
volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per
l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti
dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei
crediti ottenuti;
·
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo
per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e
investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della
ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative;
·
ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo
sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura
“Smart&Start Italia”.
Attenzione: bisogna sempre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le disposizione attuative.
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