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CLAAI Assimprese Lazio Sud
Incentivi, Bonus ricerca e sviluppo, proroga del DURC , obbligo
mascherine .......
Tutte le novità in campo !!!
Pubblichiamo
alcune News sulle ultime novità e disposizioni. Per informazioni, supporto neli
progetti e accesso ai bonus e incentivi, i consulenti della CLAAI Assimprese
Lazio Sud sono a vostra disposizione.
Contattare il numero
331.8659785
mail: credito@claai-assimprese.it
Guida agli incentivi auto e moto
L’ecobonus auto-moto
è una misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre
contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni di Co2, così come
previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Come sostenuto dallo
stesso Ministero dello Sviluppo Economico:
la misura non è un
provvedimento di sostegno al mercato automobilistico, oggi più che mai in
profonda crisi, ma ha una finalità meramente ambientale.
A partire da agosto 2020
oltre all’ecobonus previsto dalla Legge di Bilancio 2019, è possibile usufruire
di un ulteriore bonus previsto dal cosiddetto “Decreto Rilancio”.
L’incentivo complessivo potrebbe arrivare a 10.000 euro.
L’Ecobonus è un incentivo
economico per l’acquisto di auto o moto (anche in locazione finanziaria)
a basso impatto ambientale. I veicoli agevolabili sono i seguenti.
Automobili
Automobili (categoria
M1) destinate al trasporto di persone, almeno 4 ruote, massimo 8 posti a sedere
(oltre al sedile del conducente) con le seguenti caratteristiche:
·
nuove di fabbrica;
·
con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km;
·
acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre
2021;
·
aventi prezzo di listino non superiore a 50 mila euro compresi optional
(IVA esclusa).
Motoveicoli
Ciclomotori e motocicli
(categoria L): veicoli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza. I veicoli nuovi di
fabbrica, elettrici o ibridi, acquistati ed immatricolati in Italia entro il 31
dicembre 2020.
COME FUNZIONA L’ECOBONUS:
Dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, si può usufruire
di incentivi auto anche per l’acquisto di auto Euro 6 con emissioni comprese
tra 61 e 110 g/km, con motore termico (a scoppio), ma, in questo caso, il
prezzo di listino non deve superare i 40 mila euro.
Sostanzialmente, la
misura del bonus dipende da due fattori: dall’impatto ambientale del
veicolo che si intende acquistare e se, contestualmente all’acquisto, viene
rottamato o meno un vecchio mezzo della stessa categoria omologato alle classi
Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Partiamo dalle
automobili, ecco a quanto ammonta l’incentivo:
·
Per l’acquisto di un’auto nuova elettrica con Emissioni minori o
uguali a 20 g/km, l’incentivo è pari a 6.000 euro con rottamazione; 4.000
senza rottamazione.
·
Per l’acquisto di un’auto nuova elettrica o ibrida plug-in, con Emissioni comprese
tra 20 g/km e 60 g/km, l’incentivo è pari a 2.500 euro con rottamazione;
1.500 senza rottamazione.
Grazie al Decreto
Rilancio, dal primo agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è
possibile usufruire di una ulteriore agevolazione, ma attenzione, l’ulteriore
sconto è subordinato al fatto che lo stesso rivenditore accetti di applicare o
meno uno sconto pari ad almeno 2.000 euro per gli acquisti con
rottamazione e 1.000 euro per gli acquisti senza rottamazione.
È possibile calcolare la
misura del nuovo contributo (ai sensi del Decreto Rilancio) nel modo seguente:
·
per l’acquisto di un’auto nuova elettrica o ibrida plug-in, con Emissioni
inferiori o uguali ai 60 g/km, l’incentivo è pari a 2.000 euro con
rottamazione; 1.000 senza rottamazione;
·
per l’acquisto di un’auto nuova con motore termico, con emissioni comprese
tra 60 g/km e 110 g/km, l’incentivo è pari a 1.500 euro con
rottamazione; 750 senza rottamazione;
·
per l’acquisto di un’auto nuova elettrica, con Emissioni inferiori o
uguali ai 20 g/km, costo massimo 50.000 euro (Iva esclusa, optional
inclusi), l’incentivo è pari a 6000 euro di ecobonus con rottamazione (4.000
senza rottamazione), 2.000 di sconto concessionario con rottamazione (1.000
senza rottamazione), 2000 euro di sconto Decreto Rilancio con rottamazione
(1.000 senza rottamazione) per un massimo di 10.000 euro con rottamazione e
6.000 senza rottamazione;
·
per l’acquisto di un’auto nuova elettrica o ibrida pug-in, con Emissioni
superiori ai 20 g/km e inferiori o uguali a 60 g/km, costo massimo
50.000 euro (Iva esclusa, optional inclusi), l’incentivo è pari a 2500 euro di
ecobonus con rottamazione (1500 senza rottamazione), 2.000 di sconto
concessionario con rottamazione (1.000 senza rottamazione), 2000 euro di sconto
Decreto Rilancio con rottamazione (1.000 senza rottamazione) per un massimo di
6.500 euro con rottamazione e 2.500 senza rottamazione;
·
per l’acquisto di un’auto nuova con motore a scoppio benzina o diesel
(motore termico), con Emissioni superiori ai 60 g/km ed inferiori o uguali
ai 110 g/km, costo massimo 40.000 euro (Iva esclusa, optional inclusi),
l’incentivo è pari a 1500 euro di sconto Decreto Rilancio con rottamazione (750
senza rottamazione), 2.000 di sconto concessionario con rottamazione (1.000
senza rottamazione), per un massimo di 3.500 euro con rottamazione e 1.750
senza rottamazione.
Per ottenere l’Ecobonus
L’automobile da
rottamare deve essere di categoria M1 ovvero destinate al trasporto di persone,
almeno 4 ruote, massimo 8 posti a sedere (oltre al sedile del conducente) ed
inoltre:
·
intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo
veicolo o ad uno dei familiari conviventi;
·
omologata alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Per ottenere il
contributo Rilancio
Il veicolo rottamato
deve essere anche immatricolato da almeno 10 anni.
Tale contributo è
concesso solo se il venditore applica uno sconto di almeno 2.000.
Nell’atto di acquisto
del veicolo nuovo deve essere indicato: il veicolo da rottamare, il contributo
statale Ecobonus e l’eventuale contributo Rilancio con lo sconto del venditore.
Bonus moto
Per quanto riguarda,
invece, l’acquisto di una nuova moto (L):
·
Con rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro
0, 1, 2 o 3 ovvero oggetto di ritargatura, l’incentivo è pari al 40% del prezzo
d’acquisto fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa);
·
Senza rottamazione, invece, del 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo €
3.000 (IVA esclusa).
Per ottenere
l’incentivo, il compratore non dovrà fare alcunché. Il contributo è corrisposto
dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Durc on line, proroga della validità
Prorogata di 90 giorni
la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line.
L’Inps ha pubblicato il con
cui chiarisce che la validità dei “Durc On Line” si protrarrà fino al
13 gennaio 2021 per quelli la cui scadenza era collcata tra il 31 gennaio e il
31 luglio 2020.
Ciò è valido ad
eccezione delle stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti nel corso di
un procedimento contrattuale volto alla selezione del contraente o per
l’attivazione di servizi, forniture o lavori, per i quali la richiesta di
verifica della regolarità contributiva seguirà le ordinarie regole.
In considerazione di
quanto sopra, è stata implementata la procedura online per consentire,
attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un
documento che attesti la regolarità contributiva, l’acquisizione dell’ultimo
Durc On Line già emesso che riporta nel campo scadenza la data compresa tra il
31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Il sistema consentirà la
proposizione di una nuova richiesta secondo gli ordinari criteri, anche
in presenza di un Durc con validità prorogata.
In caso di esito
regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento visibile e sostituirà quello
con validità prorogata; mentre, nel caso contrario, sarà consultabile il Durc
On Line con validità prorogata e sarà disponibile al richiedente il documento
denominato “Verifica regolarità contributiva”.
Nuova ordinanza Ministero Salute:
distanziamento e mascherina
Luoghi chiusi aperti al
pubblico: resta l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Una decisione presa dal
Ministro della Salute il quale ha ribadito l’obbligo del distanziamento
interpersonale, così come della mascherina, in tutti i luoghi chiusi
aperti al pubblico.
Una decisione presa dopo
aver accertato che molte compagnie ferroviarie a partire dal1° agosto
2020 hanno tolto l’obbligo di distanziamento per i treni ad Alta
Velocità, i quali sono tornati a viaggiare a pieno carico. Una novità che ha
scatenato le perplessità del mondo scientifico, tant’è che è dovuto intervenire
direttamente il Ministero della Salute.
Ecco qual è il contenuto
della nuova ordinanza del Ministero della Salute.
Come noto, il DPCM del
14 luglio autorizza ad attuare le deroghe al distanziamento qualora
si fossero realizzate delle condizioni alternative, quali:
·
misurazione della temperatura dei viaggiatori prima di salire sui mezzi
pubblici;
·
autodichiarazione dei passeggeri con la quale certifichino di non aver
avuto contatti con persone contagiate dal Covid, né sintomi influenzali;
·
obbligo della mascherina con la sostituzione dopo 4 ore.
Il Ministro della Salute
è intervenuto per ribadire l’obbligo del distanziamento interpersonale
che andrà rispettato anche nelle prossime settimane e non solo a bordo dei
mezzi pubblici.
Nel dettaglio, con la
nuova ordinanza appena pubblicata, il Ministero della Salute ha ribadito il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, come pure l’obbligo delle mascherine.
Regole che andranno rispettate in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico;
per questo motivo anche le compagnie dei mezzi pubblici dovranno fare un passo
indietro, riducendo nuovamente il limite di passeggeri a bordo.
Ricapitolando, distanziamento e mascherine nei luoghi
chiusi non possono essere alternativi: vanno rispettate entrambe le
condizioni contemporaneamente, come ribadito dalla nuova ordinanza del
Ministero della Salute.
nuove regole del bonus Ricerca e Sviluppo
Nel decreto Ministero dello Sviluppo Economico
del 26 maggio, in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio, ci sono tutte le
caratteristiche delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica, design e ideazione estetica ammissibili al credito
d’imposta Industria 4.0 in base alle modifiche introdotte dalla Legge
di Bilancio 2020.
L’agevolazione fiscale, dal 6% al 12% a seconda
della tipologia di spesa con tetto massimo da 1,5 a 3 milioni di euro, è
prevista dai commi da 198 a 209 della legge 160/2019.
La Legge di Bilancio conteneva già il dettaglio delle
spese ammissibili per tipo di attività (es.: spese di personale, beni
materiali, contratti extra muros, servizi di consulenza) ma rimandava al
decreto attuativo, ora pubblicato e in vigore, la definizione delle attività.
Attività di Ricerca e Sviluppo
Bonus al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro. In base al
comma 200 della manovra, sono ammesse «le attività di ricerca fondamentale, di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico»
che soddisfino i criteri previsti dal decreto ministeriale. In base al
quale, i lavori sono classificabili in una o più delle seguenti categorie.
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici
finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo
scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle
strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente
considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine
delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa. Il risultato delle
attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di
schemi o diagrammi esplicativi, o teorie interpretative delle informazioni
e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.
- Ricerca industriale: lavori originali intrapresi
per individuare possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove
conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale, trovare nuove
soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico
predeterminato. Le attività, in particolare, mirano ad approfondire le
conoscenze esistenti per risolvere problemi di carattere scientifico o
tecnologico: Il risultato è rappresentato, di regola, da un modello di
prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e
dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase
successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare
il prodotto o il processo nel suo stato finale.
Sviluppo sperimentale: lavori sistematici, basati
sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza
pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere
informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o
processi di produzione, o al miglioramento significativo di prodotti o
processi esistenti. Per miglioramento significativo s’intendono modifiche
che hanno il carattere della novità, e non sono il risultato di un
semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento.
Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato
da prototipi o impianti pilota.
Attenzione: tutte le attività di R&S, per essere ammissibili
al credito d’imposta industria 4.0, devono perseguire un progresso
o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo
scientifico o tecnologico e non già quelli propri di una singola impresa.
Va bene anche l’adattamento delle conoscenze o capacità in un campo della
scienza o tecnica volte a realizzare un avanzamento in un altro campo non
facilmente deducibile o attuabile. La
spesa è ammissibile anche se l’avanzamento ricercato poi risulti non
raggiunto o pienamente realizzato.
Sono ammissibili lavori svolti contemporaneamente e in
modo simile nello stesso campo da imprese concorrenti indipendenti.
Innovazione tecnologica
Bonus al 6% fino a un tetto di 1,5 milioni di euro. Sono
attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati (sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o
dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali
rilevanti nei diversi settori produttivi).
Non sono ammissibili le attività di routine per il
miglioramento della qualità dei prodotti, e in generale le attività volte a
differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili dei concorrenti per
elementi estetici o secondari, l’adeguamento di un prodotto esistente alle
specifiche richieste di un cliente o quelle per controllo di qualità e
standardizzazione dei prodotti.
Di seguito i criteri stabiliti dal decreto
ministeriale.
Prodotti nuovi o
significativamente migliorati: beni o servizi che si differenziano, rispetto a
quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche
tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della
facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo,
della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti prestazioni e
funzionalità.
- Processi nuovi o
significativamente migliorati: processi o metodi di produzione e di
distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti
significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature,
nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e
sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi
aziendali. Attenzione: sono ammissibili esclusivamente i lavori svolti
nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione
e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti
le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Non sono ammissibili al credito d’imposta:
lavori svolti per apportare
modifiche o migliorie minori a prodotti e processi già realizzati o
applicati dall’impresa;
- lavori svolti per la soluzione
di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di
produzione, o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti
dell’impresa;
- lavori svolti per adeguare o
personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta
di un committente;
- lavori svolti per il controllo
di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli
stessi e in generale richiesti per l’adeguamento a specifici obblighi
previsti dalle norme di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia
ambientale.
La norma prevede poi una maggiorazione al 10%,
sempre fino a un tetto di 1,5 milioni, per i lavori di innovazione tecnologica
finalizzati a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0. I criteri vengono fissati dal decreto, che esemplifica tutte
le caratteristiche sia relative all’innovazione digitale (ad esempio,
integrazione fra IT e operations, simulazione dei processi produttivi,
manutenzione predittiva, teleassistenza, blockchain, cybersecurity) sia
relative alla sostenibilità ambientale (ad esempio, economia circolare,
recupero materie prime, remanufacturing).
Design e ideazione estetica
Bonus al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Riguarda imprese dei
settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e
arredo, ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e
campionari. I lavori devono essere finalizzati ad innovare in modo
significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi
non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti). Attenzione:
per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i
componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli
grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese di moda, abbigliamento, o altri settori
che a intervalli regolari devono rinnovare le collezioni, sono ammissibili i
lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità con riguardo a tessuti,
materiali utilizzati, combinazione, disegni e forme, colori o altri elementi
rilevanti. Sono invece esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di
una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo
prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti
(colori, elementi di dettaglio). Le attività ammissibili al credito d’imposta
riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la
realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Determinazione e documentazione
spese ammissibili
Le procedure per l’applicazione corretta del credito
d’imposta sono contenute nell’articolo 6 del decreto. Per tutte le
categorie di attività vale la regola che i lavori devono essere svolti nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in
relazione a progetti eventualmente avviati in periodi d’imposta precedenti.
Fonte CLAAI- Unione Artigiani Milano