Ecobonus 110%
e pratica Enea
Pubblichiamo la nota
riepilogativa sull'Ecobonus 110% tratta dagli amici della CLAAI di Milano.
CLAAI Assimprese è a disposizione per affiancare le ditte edili e privati per
le procedure del caso.
Per informazioni e contatti:
Il Superbonus 110% ha ricevuto
la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 – Supplemento ordinario
n. 21/L), ma per il quale si dovranno attendere i provvedimenti attuativi che
con ogni probabilità arriveranno solo dopo la legge di conversione del
Parlamento prevista entro 60 giorni.
Non tutti gli interventi previsti soprattutto
per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus
del 110% e, aspetto molto importante, queste nuove detrazioni fiscali
per essere davvero operative necessiteranno:
·
dellaconversione in legge entro 60 giorni (arco temporale che generalmente
viene utilizzato tutto) del decreto legge n. 34/2020 (arriveramo a metà
luglio);
·
della pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle
Entrate (entro 30 gior ni, quindi arriveremo ad agosto).
L’attuale versione della misura fiscale
inserita nel Decreto Rilancio 2020 prevede che la nuova detrazione fiscale del
110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente
sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra
gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
E’ possibile optare, per il cliente
finale, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione
dei redditi, alternativamente:
·
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
·
per la trasformazione del corrispondente importo in
credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Riportiamo di seguito un resoconto di
quelli che saranno gli interventi che potranno accedere al nuovo superbonus del
110%.
·
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
·
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati:
o
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
o
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo;
o
di microcogenerazione;
·
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
o
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo;
o
di microcogenerazione.
·
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti
all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto),
a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei suddetti punti.
Nel caso si fruisca di una delle suddette
detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:
·
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici;
·
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus,
alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.
Altro aspetto che chiarisce
definitivamente il Decreto Legge n. 34/2020 è quello relativo ai soggetti
che possono godere dei superbonus del 110%. In particolare, l’art. 119,
comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
·
i condomini
·
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa,
arti e professioni, su unità immobiliari;
·
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché
agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea
di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.
·
La soluzione migliore per beneficiare dei bonus previsti è quella di affidarsi
a un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa
consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un
progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche, ma che garantisca
anche la redazione professionale della pratica Enea.
Per consentire il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione
degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio
energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono
alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, la
legge prevede l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui
lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali
per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).