“Decreto Rilancio”
UNA PRIMA ANALISI … In attesa della Gazzetta Ufficiale.
Riportiamo
un minuzioso articolo con le principali disposizioni del nuovo Decreto Rilancio.
Ovviamente bisognerà poi attendere quello definitivo che tra oggi e domani
dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
CLAAI Assimprese
Decreto
Rilancio: testo ufficiale spiegato in 14 semplici punti
Il
decreto Rilancio spiegato in modo semplice in 14 punti: ecco cosa sapere su
bonus Inps partite iva, lavoratori e famiglie, reddito di emergenza, fondo
perduto per le aziende e nuove misure introdotte dal dl Maggio 2020
Il
Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Rilancio, che sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si
tratta del decreto-legge Maggio 2020, che introduce nuove misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento
legislativo prevede nuovi bonus per lavoratori e famiglie, e agevolazioni per
le imprese.
Il
testo ufficiale del decreto Rilancio è composto da 256 articoli in 464 pagine e
non è di facile lettura. Per aiutarti nel comprendere cosa cambia di seguito ti
spieghiamo in 14 semplici punti le principali novità del decreto Rilancio.
1. COSA
CAMBIA SUL FRONTE SALUTE E SICUREZZA?
Sul
piano sanitario, con il decreto Rilancio vengono potenziate e riorganizzate la
rete ospedaliera, la rete assistenziale e l’attività di sorveglianza attiva.
Sono stanziati oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro per il 2020.
Si
rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito
per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Si
stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che
saranno fruibili sia in regime ordinario che per il trattamento infettivologico
ad alta intensità di cure, il 50 per cento dei quali dovrà essere
immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.
Vengono
rafforzati i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione
dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico
sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, il decreto
Rilancio autorizza circa 9.000 assunzioni di infermieri.
Previsti
l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali
operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del
lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
La
disposizione di percorsi separati per i pazienti sospetti COVID-19 o
potenzialmente contagiosi viene consolidata e diventa strutturale. Prevista la
ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di
permanenza, in attesa di diagnosi.
I
mezzi di trasporto per i trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per
le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non
affetti da COVID-19 vengono implementati.
Fino
al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia
intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata
di 75 posti letto, da situare in aree attrezzabili preventivamente individuate
da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per
il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della
contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente
impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.
Il
decreto Rilancio aumenta di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli
specializzandi di medicina per gli anni dal 2020 al 2024.
Le
procedure per l’adozione del Fascicolo sanitario elettronico, che viene
ulteriormente potenziato, si velocizzano e snelliscono su tutto il territorio
nazionale.
Aumenta
di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali
(FEN), di cui 1 miliardo viene destinato all’ulteriore finanziamento degli
interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza
sanitaria da COVID-19.
Si
stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il
pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.
2. QUALI
SONO LE MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO?
Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi
all’entrata in vigore del decreto Rilancio, a concedere la garanzia dello Stato
su passività delle banche aventi sede legale in Italia, fino a un valore
nominale di 15 miliardi di euro.
Al
fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di
liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito
cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di
euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il
sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di
attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa.
3. QUALI
SONO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO AL TURISMO?
Tax
credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto alle famiglie con un Isee non
superiore a 40.000 euro un credito per le vacanze, relativo al periodo
d’imposta 2020, pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico,
a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per
quelli composti da una sola persona, per i pagamenti legati alla fruizione dei
servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli
agriturismi e dai bed breakfast.
Fondo
turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è
istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato
alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del
risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di
immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Promozione
turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, è istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con
una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Ulteriori
misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in
favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli
stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di
adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del
COVID-19.
4. COSA
CAMBIA PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA?
E’
istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione
di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera
filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura.
Per
assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto
delle mancate entrate causate dall’emergenza, il decreto Rilancio autorizza la
spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
5. QUALI
SONO LE NOVITA’ PER EDITORIA E EDICOLE?
Al
fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza
sanitaria il decreto Rilancio prevede varie misure, tra le quali:
limitatamente
all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari al 50 per cento;
al
fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del
contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della
regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è
cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del
contributo;
in
via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la
stampa di libri e giornali;
contributo
una tantum fino a 500 euro per gli edicolanti, non titolari di redditi da
lavoro dipendente o pensione, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
per
il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici
con una forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via
ordinaria.
6. QUALI
SONO LE MISURE PER L’AGRICOLTURA?
Il
decreto Rilancio istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in
crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per sostenere
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura.
Per
fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla
chiusura di mense e punti di ristorazione, e del rallentamento delle
esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati
al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale
delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad
essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.
7. COSA
CAMBIA PER DISABILI E FAMIGLIE?
Oltre
alle disposizioni già indicate nel decreto Rilancio per la famiglia e la
disabilità, si prevede:
l’incremento
delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili
gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per
le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
l’incremento
del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020,
di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri
estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di
età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla
realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
8. QUALI
SONO LE MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI?
Per
l’anno 2020, il decreto Rilancio istituisce un Fondo presso il Ministero
dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra
comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020, sulla base
della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Si
prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione
alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.
Si
provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale
utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del Fondo
sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per
l’anno 2020.
Viene
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere
anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in
uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei
propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
9. COSA
CAMBIA SUL FRONTE FISCALE?
Il
decreto Rilancio comprende le seguenti misure di incentivo e semplificazione
fiscale:
cancellazione clausole
IVA: soppresse
definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette clausole di
salvaguardia che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise
su alcuni prodotti carburanti;
detrazione nella misura
del 110% delle spese
sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi
volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la
riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi
relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica
di veicoli elettrici. Al posto della detrazione, il contribuente potrà optare
per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che
potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti,
comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un
credito di imposta;
credito d’imposta per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta
dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli
esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
credito d’imposta per la
sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito
d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito
d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite
per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
credito imposta ricerca
e sviluppo al sud:
maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12
al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
riduzione IVA dei beni
necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi
medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e
altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la
vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA;
incentivi per gli
investimenti nell’economia reale:
potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di
convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché
l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore
complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
versamenti sospesi fino
a settembre:
prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti
di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I
versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
sospesi pignoramenti su
stipendi e pensioni:
fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e
pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
sospensione pagamenti
per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno
antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere
effettuati entro il 16 settembre;
sospensione della
compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi
nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di
compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
proroga termini per
notifiche atti: gli
atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31
dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021;
proroga rideterminazione
del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: possibilità di rivalutare le
partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le
aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%;
rinvio procedura
automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 1°
gennaio 2021;
rinvio dell’entrata in
vigore di plastic tax e sugar tax
al 1° gennaio 2021;
rinvio della lotteria
degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
modifiche
alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i
periodi di imposta 2020.
10. COSA
CAMBIA PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI?
Queste
le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti
introdotte dal decreto Rilancio:
indennizzo a favore di RFI quale gestore
dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, per compensare la riduzione
degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla
contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte
delle altre imprese ferroviarie per l’emergenza Coronavirus;
riduzione di una quota parte del canone di
accesso all’infrastruttura a favore di tutte le imprese ferroviarie di
trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
si
istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo
finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione
del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus
COVID-19;
si introducono anche misure di sostegno agli operatori
portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, a favore
della operatività degli scali nazionali;
al
fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio;
per
incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico
locale, che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree
urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli
enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto
Rilancio prevede di erogare attraverso il Programma sperimentale buono mobilità un buono mobilità fino a 500
euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli a
propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e
monowheel, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture, a favore dei residenti
maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, pari al 60% della spesa sostenuta, a partire dal 4 maggio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020. Tale buono mobilità può essere richiesto per una sola
volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Per gli anni
2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale
e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione
di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti, indicati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2020: tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli
per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway,
hoverboard, monopattini e monowheel;
viene
introdotto il rimborso dei costi
sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e
di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari, mediante l’emissione di un
voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento. Possono accedere alla
richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto
pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle
misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il
titolo di viaggio;
il
decreto Rilancio incrementa di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo
per la copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
11. QUALI
SONO LE MISURE PER LO SPORT?
Il
decreto Rilancio agevola le associazioni e società sportive, professionistiche
e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo
loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici
dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono
rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati
in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Si
stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente
una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente
pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto,
in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per
effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive
disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli
investimenti effettuati.
Si
stabilisce che la sospensione delle attività sportive ha determinato uno
squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di
palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, pertanto il conduttore ha
diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un
diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del
canone.
Si
estendono le disposizioni già previste dal decreto cura Italia in relazione ai
contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura,
anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti
sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e
contenimento.
Per
far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, una
quota della raccolta delle scommesse sportive è destinata dal decreto Rilancio,
sino al 31 luglio 2022, alla costituzione del Fondo salva sport, per misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
12. QUALI
SONO LE NOVITA’ IN MATERIA DI ISTRUZIONE?
Al
fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di
sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo
adeguato alla situazione epidemiologica, il decreto Rilancio incrementa il
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni di euro
nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:
acquisto
di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria
e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
acquisto
di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli
ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
interventi
in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
interventi
utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli
studenti degli strumenti necessari;
acquisto
e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in
comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria
connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per
favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la
dispersione;
acquisto
e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
adattamento
degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura
informatica;
si
semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per
l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con
l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali;
contributo
per 65 milioni a favore di soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi
educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a
gestione pubblica o privata, a copertura del mancato versamento delle rette o
delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato
dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate
per contrastare la diffusione del Covid-19.
13. QUALI
SONO LE MISURE PER LE IMPRESE E L’ECONOMIA?
Contributo a fondo
perduto a favore dei
soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di
partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale,
anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo
periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il co
ntributo
spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019. Il contributo non concorrerà alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di
giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto
corrente bancario o postale intestato al beneficiario. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di
fatturato/corrispettivi.
Esenzione
dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata
dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di
ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un
corrispondente volume di compensi.
Credito
d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che
abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere
spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta
precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di
affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo
destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del
30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei
canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Abolizione del
versamento della prima rata dell’IMU,
quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i
possessori di alberghi e pensioni, e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali
e fluviali, a condizione che siano anche gestori delle attività ivi
svolte.
Riduzione
della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione
diverse dagli usi domestici, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Rafforzamento
patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della
detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche,
per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale
sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel
settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo
detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo
d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il
terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del
bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite
eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento
di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di
800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte
della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha
sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per
tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi
legali.
Semplificazione
e velocizzazione delle operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante
aumenti di capitale delle società.
Cassa
depositi e prestiti S.p.a. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio
destinato, denominato Patrimonio Rilancio per il sostegno e il rilancio del
sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo
dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato, per investimenti a
carattere temporaneo a favore di società per azioni, anche con azioni quotate
in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che
hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di
euro.
Istituzione
del Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti
finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto
precedente.
Rafforzamento
dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di
supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.
Costituzione,
presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività
d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020;
Incremento
delle dotazioni del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, del Fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e
medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del Fondo
garanzia mutui prima casa, del Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse
emissioni di Co2, del Fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto
cura Italia, del Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i.;
costituzione
di un Fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che
attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri
amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e
assicurative per parte dei crediti ottenuti;
Costituzione,
presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il trasferimento
tecnologico, per la promozione di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese
operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up
innovative.
Rafforzamento
del sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative,
agendo nell’ambito della misura Smart&Start Italia.
Regioni
e provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono
adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un
importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono
superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della
pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore
della produzione primaria di prodotti agricoli.
Gli
stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli
investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle
imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati
all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse
agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in
materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e
upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al
COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
14. QUALI
SONO LE NOVITA’ PER I LAVORATORI E LA CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA?
Bonus
di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai liberi professionisti e ai
collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di
marzo dell’indennità pari a 600 euro, erogato automaticamente.
Bonus
di 1000 euro per il mese di maggio ai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di
almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del
secondo bimestre 2019).
Bonus
di 1000 euro per il mese di maggio ai lavoratori titolari di rapporti di
co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti.
Indennità
di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già
beneficiari per il mese di marzo 2020 del bonus 600 euro Inps.
Bonus
di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità
pari a 600 euro, riconosciuto anche ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi
settori a determinate condizioni.
Indennità
di 500 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori del settore agricolo già
beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge
18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro.
Indennità
di 600 euro al mese per i mesi di aprile e maggio a favore di lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari
di pensione.
Bonus
di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori
iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati
requisiti, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o
titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte
le indennità previste dal decreto Rilancio non concorrono alla formazione del
reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato
limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la
eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del Reddito di
cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15
giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020
per varie categorie di lavoratori.
Oltre
a quelle già descritte, il decreto Rilancio comprende anche le seguenti misure:
si
riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro
riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
per
il mese di maggio si introduce il Reddito
di emergenza (REM), destinato al sostegno dei nuclei familiari in
condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e
incompatibilità. Il Reddito di emergenza sarà erogato dall’INPS in due quote
ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere
presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
per
i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in
favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione,
riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200
milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del
reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima
indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
i
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con
retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, possono accedere al
trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge
n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
si
istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di
garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione
salariale;
i
datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19, per una durata
massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di nove settimane, e di ulteriori 4
settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti
dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario
spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Reintrodotto l’obbligo per i
datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame
congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i
tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
la
deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120
giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini
delle successive richieste;
l’innalzamento
a 18 settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione
straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
il
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale può essere
esteso per un massimo di 4 settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre
2020;
misure
di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori
di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento
diretto della prestazione da parte dell’INPS;
viene
esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del
settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
si
estende a 5 mesi il divieto licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo e quelli collettivi previsto dal decreto-legge cura Italia e sono
sospese le procedure in corso;
si
prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità;
indennità,
pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei
lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più
contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali,
a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Il nuovo bonus colf e
badanti introdotto dal decreto Rilancio non è cumulabile con altre
riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del Reddito di emergenza
(REM) o ai percettori del Reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai
titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai
titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico;
innalzamento
a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità
pari al 50 per cento della retribuzione), con estensione del periodo di
fruizione del congedo straordinario sino al 31 luglio 2020 e contribuzione
figurativa;
aumento
del bonus di baby sitting da 600 euro a 1.200 euro, con la possibilità, in
alternativa, di utilizzare al posto del bonus baby
sitter l’indennità per l’iscrizione ai servizi socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza,
difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il
limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di
14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in
assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione;
per
i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere
applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
nei
mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi
retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili, ossia i
giorni di permesso retribuito per disabili;
al
fine di promuovere il lavoro agricolo, il decreto Rilancio stabilisce la
possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al
periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con
datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30
giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;
misure
di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso
l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per
l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione
individuale;
il
decreto Rilancio estende in favore degli enti
non commerciali, compresi gli enti
del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse
generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla
liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge liquidità (decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23);
al
fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e
collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria
e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro
possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato
con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare
la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con
cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato
o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6
mesi dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del
permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto
di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori
dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività
connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria
famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza,
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tratto da
TICONSIGLIO.COM
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