DIRETTIVA MINISTERO INTERNO PER FASE 2
La direttiva del ministero dell’Interno sulla fase 2 dal 4 maggio inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio spiega ulteriori dettagli riguardanti la ripresa di alcune attività produttive e gli spostamenti.
La circolare firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolinea l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini. L’obiettivo del nuovo quadro di regole è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.
In più, le aziende non dovranno più inviare ai prefetti richieste di autorizzazione o la comunicazione preventiva per la ripresa delle attività produttive industriali e commerciali.
Il sistema sulla verifica della sussistenza delle condizioni per la ripresa viene sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenuti nei protocolli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
“A fronte dell’esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale – indica la direttiva – si pone l’imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro”.
Per questi obiettivi sarà determinante attivare un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni.
I prefetti vengono invitati a programmare specifici servizi di controllo. A questo fine potranno essere costituiti nuclei misti con l’apporto di vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, comando carabinieri per la tutela del lavoro, Asl.
Per talune ipotesi di violazione delle misure, indica il provvedimento, è possibile disporre, già all’atto dell’accertamento, la chiusura dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Riguardo alle attività ancora sospese,
l’obbligo della comunicazione al prefetto resta per consentire
l’accesso ai locali aziendali per motivi di vigilanza, interventi di
manutenzione, pulizia, spedizione e ricezione di beni.
Per l’attività di ristorazione è confermata la sola possibilità di ristorazione con asporto, mentre viene specificata come attività consentita quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti.
Le circostanze giustificative sugli spostamenti, in caso di controlli, possono essere forniti nelle forme e con le modalità consentite. Tra quest’ultime rientra anche il modulo che ha accompagnato gli italiani in queste settimane di lockdown.
Per la giustificazione lavorativa può essere esibita “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini e simili)”.
La direttiva spiega poi che il rientro nei domicili e nelle residenze
non consentirà ulteriori spostamenti. Il Dpcm sulla fase 2 consente il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ma una volta
rientrati, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei
confini della regione in cui ci si trova, a meno che non ci siano
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute.
Ci sono anche le relazioni connotate da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” tra
quelle inserite nella nuova circolare del Viminale indirizzata ai
prefetti, oltre che ad altre autorità, relativamente alla fase 2 e
rientranti tra quelle che consentono gli spostamenti per incontrare congiunti,
purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. Nella definizione di congiunti anche
i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile.
Resta confermato il divieto di spostamenti, con mezzi di trasporto privato o pubblico, da una regione all’altra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Con il via libera da domani alla fase 2 e quindi anche allo svolgimento dell’attività sportiva o
motoria sia individualmente che con accompagnatore (per minori o
persone non completamente autosufficienti), viene a cadere il limite
della prossimità alla propria abitazione per svolgere quelle attività:
lo precisa il Viminale. Resta la condizione della distanza interpersonale
di almeno due metri tra chi fa attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività. Consentita, anche agli atleti, professionisti e
non, anche di discipline non individuali, come ad ogni cittadino,
l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri e fermo
restando il divieto di ogni forma di assembramento.
QUESTO IL TESTO COMPLETO: DIRETTIVA MINISTRO INTERNO
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