Sintesi Formazione 4.0
CLAAI Assimprese, con i propri consulenti ed Enti accreditati, supporta le imprese del territorio per azioni di formazione, alla luce delle vigenti normative.
Ambiti di intervento formativo ammissibili al Credito di Imposta
Le attività di formazione ammissibili al Credito di Imposta
Formazione 4.0 sono dettagliate nel decreto attuativo 22 giugno 2018, che
continua ad applicarsi anche per l’anno 2020.
Si tratta delle attività di formazione concernenti le seguenti
tecnologie abilitanti Industry 4.0:
– big data e analisi dei dati; cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà
aumentata (RA);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali
Le attività formative possono interessare uno o più dei seguenti
ambiti aziendali:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione (per ognuna di queste 3 categorie,
nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori – in
totale sono 106 voci – nei quali svolgere la formazione).
Costi
ammissibili al credito di imposta e aliquota
In particolare, il credito di imposta sarà così ripartito in
base alla grandezza dell’azienda che ne vorrà usufruire:
– 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro,
per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro,
per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 200.000 euro,
per le grandi imprese.
Sono ammissibili all’agevolazione, nella misura sempre del 30%,
i costi di busta paga lordi anche del personale impegnato nelle attività di
docenza e tutoraggio interno.
Iter per ottenere il beneficio del Credito di Imposta Formazione
4.0
Lo svolgimento delle attività di formazione
agevolate è soggetto a precise regole:
1. Deve essere redatto un progetto formativo in cui definire obiettivi della formazione,
tecnologie abilitanti prescelte su cui fare formazione, destinatari e contesto
in cui opera l’azienda
2. L’azienda dovrà rilasciare a ciascun dipendente, (con apposita
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR
445/2000), l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative
agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di
applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal
dipendente al termine delle attività formative.
3. Nel caso ci si sia avvalsi di società di formazione esterne per erogare i
corsi queste devono essere certificate ISO 9001 settore EA33 e rilasciare
apposita relazione finale delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti (i
costi sostenuti per società esterne non rientrano nel beneficio)
4. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, ovvero i costi di mancata
produzione del personale, desunti dal costo orario lordo della busta paga
durante le ore di formazione e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposito
rendiconto con certificazione finale rilasciata da un revisore dei conti o da
una società abilitata alla revisione.
Al credito di imposta si accede in
maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva
compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica
all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione
6/E/2019).
Per informazioni contattare la dott.ssa Marina Gargiulo, referente formazione CLAAI Assimprese, a mail:
progetti@claai-assimprese.it
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