“Decreto Liquidità”
Nuove misure per le imprese
Di seguito, ripropongo una scheda di
INFOIMPRESA
sul nuovo Decreto Liquidità per le imprese. Ricordiamo che il nostro Staff è a disposizione per approfondimenti e supporto.
INFO: amministrazione@claai-assimporese.it
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei
Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani,
autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del sistema
produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le
Pmi in uno
strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità,
potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle
imprese fino a 499 dipendenti.
È inoltre previsto un forte
snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse
dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
È stata inoltre prevista la
possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari
attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere
l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli
investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di
tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. È stato infine estesa la
normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle
principali filiere produttive del nostro Paese.
Nuove Misure
- Fondo di Garanzia
- Altre misure (Garanzia SACE, Golden Power, Misure fiscali e altro)
Fondo di Garanzia
Nuove regole del FCG valevoli fino
al 31 dicembre 2020
- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf)
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Le altre misure
Garanzia SACE medie e grandi imprese
e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni
e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano
esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si
prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui
finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle
definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli
aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi
le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
Sostegno all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di
esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il
funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di
coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività
assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per
il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo
fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento
dell’export.
La nuova normativa Golden Power
Con le nuove misure in tema di
poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i
settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo
screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da
soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle
principali filiere produttive del nostro Paese.
Potranno essere bloccate eventuali
operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed
espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.
Si potranno controllare operazioni
societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali
delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario,
creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza
alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia
della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni
societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con
l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono
agli obblighi di notifica previsti.
Le misure fiscali
Credito d’imposta per l’acquisto di
dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
La disposizione estende le tipologie
di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del
2020 includendo
quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali,
ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione
e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e
all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli
protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Sospensione di versamenti tributari
e contributivi
La norma è diretta a sostenere gli
esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente,
per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e
previdenziali, i versamenti IVA.
Ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei
compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione trova altresì
applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni
di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.
I versamenti sospesi sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Proroga sospensione ritenute sui
redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento d’affari
La norma intende modificare il comma
7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, prevedendo
in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a
400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e
dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di
entrata in vigore del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18) e il 31
maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di
lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che
nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato.
Metodo previsionale acconti giugno
Al fine di agevolare i contribuenti
che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del
virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale
ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la
possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo
“previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la
non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo
versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle
risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20
per cento.
Rimessione in termini per i
versamenti
In considerazione del periodo
emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati
i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16
marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, se
eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Disposizioni relative ai termini di
consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Al fine di consentire ai sostituti
d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli
adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai
soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle
informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per
l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i
sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro
autonomo.
Proroga dei certificati
La norma proroga espressamente la
validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio
1997, in materia
di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si
riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la
validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della
situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte
di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Assistenza fiscale a distanza
La norma intende agevolare la
tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando
le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione
precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la
regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
Semplificazioni per il versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La norma modifica l’articolo 17
del decreto-legge n. 124 del
2019 al
fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo
inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo
e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere
effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle
fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche
l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno,
l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento
dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere
effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in
relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di
riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta
di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre
solare dell’anno.
Le altre misure per le imprese
previste nel decreto liquidità
Fondo solidarietà mutui “prima
casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
La norma è finalizzata a chiarire
che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo
solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina
transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte
individuali e gli artigiani.
Si prevede inoltre che benefici del
fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
Sottoscrizione contratti e
comunicazioni in modo semplificato
La norma mira ad assicurare la
continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla
clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di
emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità
previste dall’ordinamento.
Tale disciplina opera, in
particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più
esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e
finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni
informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a
distanza.
Differimento dell’entrata in vigore
del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
In questo quadro macroeconomico
emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, relativo
al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Disposizioni temporanee in materia
di riduzione del capitale
Il provvedimento mira a evitare che
la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso
degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un
numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in
liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche
performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non
conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione
degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale
sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà
dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non
deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la
previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società
per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
Disposizioni temporanee sui principi
di redazione del bilancio
La norma mira a favorire la
tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto
attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa),
consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19
con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione
con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere
dell’emergenza medesima.
Disposizioni temporanee in materia
di finanziamenti alle società
L’esigenza di incentivare i canali
necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende
opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei
finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e
coordinamento.
Disposizioni in materia di
concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma in esame prevede una serie
di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di
ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete
possibilità di successo prima della crisi epidemica.
Disposizioni temporanee in materia
di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di
insolvenza
Misura eccezionale e temporanea ma a
valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale,
di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza
all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è
optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie
di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non
rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347 (c.d.
“Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il
quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere
nuovamente presentate.
Sospensione dei termini di scadenza
dei titoli di credito
L’articolato sostanzialmente estende
a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il
contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo
2020 n. 9, che viene
abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22
febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono,
dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con
specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli
attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito
(banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e
beneficiari degli assegni).
Per maggiori informazioni
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”)
- Nuovo Coronavirus – Aggiornamenti, documenti e normativa
- Fondo di Garanzia per le PMI
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