News CLAAI
Assimprese
19 marzo 2020
Di seguito pubblichiamo alcune
news in merito al decreto del 17 marzo 2020 n, 18
www.claai.it
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Per un periodo di 9 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria
disciplina del Fondo i beneficiari del fondo sono state estesi anche ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver
registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019.
Per l’accesso al Fondo non è
richiesta la presentazione dell’ISEE. Sarà previsto che i beneficiari
contribuiscano con il pagamento nella misura del 50% degli interessi maturati
sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure
Fondo centrale di garanzia PMI
Finanziamenti concessi da banche od
intermediari finanziari con garanzia concessa a titolo gratuito dal Fondo di
Garanzia per le PMI. L’importo massimo garantito è di 5 mln di euro per singola
impresa e per un importo max di 1,5 mln di euro la garanzia diretta a valere
sul Fondo ammonta all’80% e nel caso di riassicurazione di un Confidi al 90%
della garanzia del Confidi. Al momento sembra che sia sufficiente
un’autocertificazione per attestare i danni a livello economico finanziario
cagionati dall’epidemia Covid-19 e gli ultimi due bilanci.
Viene ammessa anche la
rinegoziazione purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10
percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure.
Disposizioni in materia di patronati
Art. 36 (Disposizioni in materia di
patronati)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.
Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali
ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il
16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi
VERSAMENTI SOSPESI (FATTURATI O
COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI AL 31/12/19):
Per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore
aggiunto;
c) relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
VERSAMENTI SOSPESI PER CLIENTI CON
SEDE LEGALE O OPERATIVA NELLA PROVINCIA DI BERGAMO,CREMONA, LODI E PIACENZA.
La sospensione dei versamenti
dell’IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di
Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
I versamenti di ritenute, contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sono
sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili per:
a) federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche
e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi,
palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri,
sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria
e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche,
sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono
ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi,
fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività
di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei,
biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili
nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che
rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per
autisti;
h) soggetti che svolgono attività di
assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge
24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi
divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni
di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi
di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi
di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi
di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di
guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.
Non si fa luogo a rimborso di quanto
versato.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure. Nello specifico questo
articolo non parla di IVA, si è in attesa di ulteriori approfondimenti per
capire se la sospensione prevista da questo articolo vale anche per i tassisiti
(trasporto passeggeri terrestre)
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della
riscossione
Sono sospesi i termini dei
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
-cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione
-avvisi di accertamento esecutivi
emessi dall’Agenzia delle Entrate
– ingiunzioni di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
I versamenti oggetto di sospensione
devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si
procede al rimborso di quanto già versato.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori
Sono sospesi dall’8 marzo al 31
maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori.
Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello,
ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti
su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure
Nessun commento:
Posta un commento