giovedì 26 novembre 2020

Consulenza del Lavoro - CLAAI Assimprese Lazio Sud

 

CIG A ZERO ORE MA NON A ZERO COSTI.

GLI ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:

TFR, TICKET DI LICENZIAMENTO

E ANZIANITA’ DI SERVIZIO.

 

Nota a cura della dott.ssa Rita Marmolino

Consulente del Lavoro

 

La Legge di bilancio conterrà la proroga del divieto di licenziamento fino a fine marzo, rafforzando i trattamenti d’integrazione salariale emergenziale che utopicamente non avrebbero costi per le imprese.

Un’utopia contenuta nelle rassicurazioni dell’Esecutivo che a fronte di un accesso agli ammortizzatori sociali gratuito maschera ciò che già è emerso dagli ultimi provvedimenti normativi adottati. Se da un lato viene azzerato il contributo richiesto dalla normativa ordinaria per i periodi d’integrazione salariale usufruiti dall’impresa, d’altro canto permangono comunque taluni oneri a carico dei datori di lavoro. Nello specifico: Il Tfr, che per la totale durata della sospensione, continua a maturare sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito qualora avesse svolto la propria prestazione lavorativa.

Tale onere incide a prescindere dall’effettiva prestazione del lavoratore.

Il ticket di licenziamento, disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 2, co. da 31 a 35, della L. n. 92/2012, dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla Naspi, ovvero una somma, a carico del datore di lavoro, pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni uno.

L’anzianità di servizio, durante il periodo di trattamento integrativo non si sospende, pertanto tutti gli istituti ad essa collegati e previsti dai diversi contratti collettivi nazionali, quali, a titolo esemplificativo, scatti di anzianità, periodo di comporto, diversa maturazione dei ratei di ferie, etc., continueranno a produrre i loro effetti.

 

Info: amministrazione@claai-assimprese.it

 

Nessun commento:

Posta un commento