Bonus sanificazione e dispositivi di protezione anti-Coronavirus
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Bonus sanificazione al via: dal 20 luglio 2020 parte
la fase di invio della comunicazione delle spese sostenute e
da sostenere entro il 31 dicembre secondo quanto previsto dall’articolo
125 del Decreto Rilancio.
Si avrà tempo fino al
7 settembre per la comunicazione delle spese ammissibili
al credito d’imposta sulla sanificazione e sarà poi l’Agenzia delle
Entrate, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a
render noto il reale ammontare del bonus riconosciuto.
Il credito d’imposta spettante
non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 60.000 euro e
sarà calcolato sulle spese sostenute dal 1° gennaio.
Regole ed istruzioni nel dettaglio
su credito d’imposta per la sanificazione, per mascherine,
gel disinfettanti e DPI sono contenute nel:
- provvedimento (Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub)
- circolare (Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio)
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il
10 luglio 2020.
L’elenco delle spese ammissibili è
particolarmente ampio: via libera anche al bonus per la sanificazione
“in economia”, effettuata dai dipendenti dell’azienda.
Il decreto Rilancio,
anche in considerazione dell’importanza che assume la sanificazione nella
ripresa a pieno regime delle attività economiche, ha introdotto le
regole per il bonus sanificazione.
Beneficiari del bonus sanificazione
sono i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti.
Il provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate del 10 luglio 2020 fornisce le istruzioni per l’accesso al bonus
sanificazione del 60%: servirà inviare un’apposita comunicazione dal
20 luglio ed entro il 7 settembre.
I titolari di partita IVA avranno diritto
ad un rimborso del 60% della spesa sostenuta, entro il limite
massimo di 60.000 euro per beneficiario.
L’importo reale sarà tuttavia parametrato
in base al totale delle risorse disponibili: sono 200 milioni
quelle a disposizione, ed in caso di richieste di importo superiore a tale
soglia l’Agenzia delle Entrate fornirà una percentuale di calcolo, ottenuta
rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei
crediti d’imposta richiesti.
Sono ammissibili al
credito d’imposta le spese sostenute per:
·
la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività
lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali
attività;
·
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine,
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
·
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
·
l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla
lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti
e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
·
l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali
spese di installazione.
Alle spese di sanificazione vera e propria
si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI,
così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e
strumenti per garantire il distanziamento sociale.
Le spese di sanificazione degli
ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad
esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), l’attività di
sanificazione, in presenza di specifiche competenze riconosciute, saranno
agevolabili anche se relative ad attività svolte in economia dal
soggetto beneficiario.
L’impresa potrà optare per la sanificazione
fai da te, senza perdere il diritto al credito d’imposta del 60%,
avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
L’importo della spesa incentivabile potrà
essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del
soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima
(documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).
Possono essere aggiunte, ai fini del
credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti
impiegati.
Da CLAAI Unione Artigiani Milano
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