Covid-19: credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro
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L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il
modello e le relative istruzioni di compilazione per richiedere il
cosiddetto bonus adeguamento ambienti di lavoro.
L’articolo 120 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), riconosce un credito d’imposta,
il cosiddetto “Bonus adeguamento”, in misura pari al 60 per cento
delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per
l’adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro al fine di far
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la
diffusione del Coronavirus, fino ad un massimo di spese di 80 mila
euro per ciascun beneficiario.
Il credito adeguamento è utilizzabile nel
2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il Bonus adeguamento spetta per le
spese sostenute in relazione agli interventi necessari per rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
Coronavirus, compresi gli interventi edilizi necessari per:
·
il rifacimento di spogliatoi e mense;
·
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
·
per l’acquisto di arredi di sicurezza;
·
lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa;
·
apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli
utenti.
La comunicazione deve essere presentata
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito “modello”,
direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato mediante:
·
i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti
definiti dalle specifiche tecniche;
·
servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della
comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico,
ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
La comunicazione, ad ogni modo deve essere
presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre
2021.
Istruzioni per la
compilazione del Modello
Per prima cosa, nell’apposito riquadro
del modello va indicato il codice fiscale e/o il codice
attività del soggetto beneficiario del credito adeguamento.
Se il beneficiario è un’associazione, una
fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, deve
essere barrata l’apposita casella.
Inoltre, nelle deve essere indicato
l’ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino
al 31 dicembre 2020) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, e il relativo
credito d’imposta pari al 60 per cento di tali spese.
Riepilogando, i campi da compilare sono i
seguenti:
·
“Codice attività”: va indicato il codice attività del soggetto
beneficiario;
·
“Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo
settore”: da barrare se il beneficiario è un’associazione, una fondazione, un
altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore. In tal caso, non va
compilato il campo “Codice attività;
·
“Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione
della comunicazione”: qui bisogna indicare l’ammontare delle spese già
sostenute;
·
“Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e
fino al 31 dicembre 2020”: indicare l’ammontare delle spese che si prevede di
sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31
dicembre 2020;
·
“Totale spese”: deve essere indicato il valore della somma degli importi
indicati nei due campi precedenti;
·
“Credito d’imposta” In questo campo deve essere indicato (arrotondato
all’unità di euro) il 60 per cento dell’importo indicato nel campo “Totale
spese”.
Il provvedimento completo: Provv. artt. 120
e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub
La circolare esplicativa: Circolare 20
Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio
Elenco attività che possono usufruire
del bonus: elenco-allegato-al-provvedimento-codici-ATECO
Da CLAAI Unione Artigiani Milano
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