martedì 18 settembre 2018

DATORI DI LAVORO: DUE IMPORTANTI NOVITA'......


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Consulenza del Lavoro

Nel decreto Dignità due importanti novità per i datori di lavoro.

L'art. 1-bis introdotto dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del c.d. Decreto Dignità, ha previsto che ai datori di lavoro del settore privato che negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, a cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. Condizione essenziale per avere diritto al beneficio è che il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, neppure con un diverso datore di lavoro. Il beneficio si applica ai soli contributi INPS e non a quelli INAIL. Si attende l'emanazione di un apposito decreto interministeriale che ne disciplinerà le modalità di fruizione.



Lo stesso Decreto ha innalzato la misura dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato del lavoratore.

Dal 14 luglio 2018, in caso di licenziamento di lavoratori con contratto “a tutele crescenti” (cioè assunti dal 7 marzo 2015), quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria (non assoggettata a contributi) nelle seguenti misure:

- per le aziende con più di 15 dipendenti: 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità;

- per le aziende fino a 15 dipendenti: 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.


a cura del Dott. Mario Cassaro
Studio HR Consult
Monica Muscedere, Bedin, Cassaro
Consulenti del Lavoro Associati.


Lo "Sportello Consulenza del Lavoro" di Confartigianato Latina riceve tutti i martedì pomeriggio presso la sede provinciale Confartigianato Latina, Piazzale V. Granato (Agenzia delle Entrate).

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