sabato 19 marzo 2011

DURC e appalti.


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Il DURC irregolare non è causa di revoca dell’appalto di opera pubblica all’impresa vincitrice, la cui condotta dovrà essere valutata autonomamente dalla Stazione appaltante. E’ questa la conclusione dei giudici del Consiglio di Stato, che con la pronuncia n. 1228/2011 dello scorso 24 febbraio è intervenuto in merito alla regolarità contributiva.

In particolare, la sentenza in questione ha sancito che debiti previdenziali lievi non sono sufficienti a revocare l'aggiudicazione di un appalto: anche qualora venga superata la soglia minima di 100 euro, che secondo l’articolo 8 del D.M. 24 ottobre 2001 impedisce il rilascio del certificato, non si procederà con l’esclusione automatica alle gare. Dovrà essere, invece, valutata la gravità dell’illecito (ai sensi del DM 24 ottobre 2007) da parte della Stazione appaltante alla luce delle previsioni del bando. Infatti, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il concorrente sarà escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia “grave e definitivamente accertato”.

Al contrario, se il bando prevede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui possa essere incorso il concorrente, sarà richiesta una dichiarazione dal contenuto più ampio rispetto a quanto previsto dall’articolo 38 del codice degli appalti che impone ai concorrenti di comunicare l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.

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