venerdì 11 marzo 2011

Decreto "Milleproroghe" e sicurezza sul lavoro....

da www.quotidianosicurezza.it

Pubblichiamo una nota che riteniamo interessante per gli operatori.

Ivan Simeone (Confartigianato)

ROMA – E’stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.53 della Gazzetta UfficialeDecreto Milleproroghe.
La norma, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, è stato approvato al Senato
La legge nasce lo scorso 29 dicembre, e provoca immediatamente accese discussioni tra maggioranza ed opposizione, torna così al Senato a ridosso dei 60 giorni dall’approvazione, dopo che lo stesso Presidente Napolitano segnala l’incostituzionalità di alcuni aspetti contenuti nel decreto.
Tra i cambiamenti importanti troviamo quelli in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
n.47 del 26 febbraio 2011 la Legge n. 10/2011 di conversione del Decreto Legge 225/2010, meglio noto come con 159 favorevoli e 126 contrari.

Introduzione di una modifica ai termini di una delle scadenze all’emanazione dei decreti attuativi previste dal Decreto Legislativo 81/2008.
All’articolo 2 sotto la voce “Proroghe onerose di termini” nel comma 51 il testo precisa che:“All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi»”.
Pertanto la nuova stesura dell’articolo 3, comma 2 risulta essere la seguente:

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

Proroga per il controllo dei serbatoi GPL, affrontato nell’articolo 2 comma 16-septies. Esso definisce i termini entro i quali sottoporre a controllo i serbatoi ubicati presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.v120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

Proroga dell’obbligo di adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi le strutture ricettive con oltre 25 letti. Come riporta l’articolo 1 comma 1:

E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011”.

Eventualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è prevista l’eventualità di disporre di un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011. In particolare si fa riferimento al Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in cui all’articolo 23, comma 9, si tratta appunto l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.


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