martedì 29 settembre 2020

CLAAI Assimprese Lazio Sud / TRASPORTI

 

News CLAAI Assimprese

 Trasporto merci: in arrivo le agevolazioni per la rottamazione dei veicoli pesanti

Pubblicate le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l’annualità 2020.

Per accedere all’agevolazione le imprese dovranno procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, a basso inquinamento.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, che rispondano ai seguenti requisiti:

– siano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,

– svolgano prevalentemente attività di autotrasporto di cose;

– procedano alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.

Le risorse disponibili, al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti – Società per azioni, quale soggetto gestore dell’attività istruttoria (RAM), sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:

– 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);

– 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

L’importo dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000.

Il procedimento per presentare domanda di contributo si articola in due fasi distinte e successive:

– la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. In tale fase è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo;

– la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti.

Tali fasi, con le modalità di presentazione delle domande, saranno disciplinate con successivo decreto.

By CLAAI Unione Artigiani Milano

mercoledì 23 settembre 2020

Accordo di collaborazione tra CLAAI Assimprese Lazio Sud e ACLI provinciali di Latina

 Comunicato stampa

 Stretto accordo di collaborazione a sostegno delle piccole imprese e famiglie

 CLAAI Assimprese e ACLI provinciali di Latina

insieme in una comune azione sinergica di “servizio”

al territorio.


Lo scorso 22 settembre, presso la sede delle ACLI Provinciali di Latina è stato firmato dai rispettivi Presidenti, rappresentanti legali, un protocollo d'intesa tra la CLAAI ASSIMPRESE LAZIO SUD e le stesse Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani della provincia di Latina, così da cementare una collaborazione territoriale. Il protocollo d'intesa prevede azioni comuni associative e di rappresentanza, ma anche soluzioni per erogare i servizi agli associati. Tale alleanza fonda le radici nella comune esperienza delle rispettive classi dirigenti nel “Forum 015 e, quindi, nella convinzione nella dottrina sociale della Chiesa come riferimento associativo. Entrambe le Organizzazioni dedicano il proprio operato alla cura del benessere sociale della comunità, dei lavoratori e delle famiglie. La CLAAI ha una più specifica missione di assistenza e rappresentanza alle aziende artigiane e alle MPMI, mentre le ACLI seguono anche i lavoratori dipendenti, gli statali, le organizzazioni di terzo settore e in generale la promozione sociale, culturale e sportiva. “Questa concreta iniziativa sinergica di supporto alle attività produttive del territorio, ai piccoli imprenditori ed ai loro dipendenti e collaboratori - ha evidenziato Ivan Simeone legale rappresentante della CLAAI Assimprese Lazio Sud- vuole essere una testimonianza operativa di un metodo collaborativo tra organizzazioni economiche del nostro territorio, con una comune mission culturale e valoriale. Oggi, conclude Ivan Simeone, sentiamo la necessità di operare con una nuova visione di servizio mettendo al centro la Persona, sia essa imprenditore come collaboratore.” Maurizio Scarsella, Presidente Aclista, durante la firme del protocollo, ha ribadito che “per
le Acli le alleanze sociali rappresentano un metodo di lavoro, ma anche una soluzione per favorire la nostra comunità provinciale. Insieme agli amici della CLAAI abbiamo intenzione di accompagnare i lavoratori e le imprese sul comune percorso del benessere. Insieme crediamo nelle imprese artigiane e familiari come nuclei fondamentali del lavoro e rappresenteremo questo mondo perché le Istituzioni sappiano assecondarne i progetti.” Erano presenti il Direttore provinciale delle ACLI Nicola Tavoletta e l’imprenditore Gioacchino Quattrola della CLAAI Assimprese.

Latina 23 settembre 2020

 

ACLI provinciali di Latina

CLAAI Assimprese Lazio Sud

lunedì 21 settembre 2020

Chiarimenti sui bonus per artigiani e studi....

News CLAAI Assimprese Lazio Sud

 Bonus affitto per artigiani e studi: compresi i canoni di sublocazione

 

Chiarimenti sul Bonus affitti per artigiani e studi professionali sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 356/2020. Il riferimento normativo è all’articolo 28 del D.L.Rilancio riguardante i contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978.

Il dubbio posto al Fisco riguardava la possibilità di fruire del credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di sublocazione di una stanza compresa in un immobile, utilizzata per l’attività professionale di un avvocato e regolata dalla legge 392 del 1978. 

Il professionista dichiarava di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019.

Condizioni che gli davano diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 decreto legge Rilancio che al comma 1 prevede che:

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (…) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il tutto a patto che, come disposto dal successivo comma 5, i soggetti locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e che la misura dell’agevolazione sia commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nell’ambito applicativo del bonus locazione anche i canoni di sublocazione visto che i canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al benefici devono riguardare contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978, che disciplina anche i contratti di sublocazione.

Il Fisco precisa inoltre che anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti dal DL Rilancio, potrà usufruire del Bonus locazioni fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.

Fonte PMI.it

 

 

 

 

venerdì 18 settembre 2020

News CLAAI Assimprese / COVID 19

 

Covid-19: il 15 ottobre termina

lo smart working «semplificato»

 

Il 15 ottobre 2020 termina lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (decreto legge n. 83/2020) e con esso anche il cd. smart working «semplificato».

Dal 16 ottobre tornerà l’obbligo di prevedere un accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), secondo le regole previste dagli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.

Il lavoro agile «semplificato» per il settore privato, scade dunque il 15 ottobre. Salvo prolungamenti dello stato di emergenza, infatti, la possibilità delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all’epidemia di Covid-19. Per i lavoratori pubblici, è prevista invece l’applicazione dello smart working, fino al 31 dicembre, per il 50% del personale impiegato in attività compatibili con questa modalità di lavoro.

Dalla metà di ottobre, dunque, le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cioè prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.

Il decreto Rilancio (all’articolo 90 – D.L.Rilancio) ha stabilito inoltre una soglia di tolleranza massima per le regole semplificate utilizzabili dalle aziende private, al prossimo 31 dicembre. Tradotto in altre parole, per il legislatore, dal 2021 (al più tardi) è necessario ritornare alle regole «ordinarie» del lavoro agile. Eventuali nuovi interventi normativi su questa materia saranno evidentemente legati anche all’andamento dei contagi.

Resta il fatto che lo smart working è incluso nei protocolli di sicurezza anti-Covid siglati da Governo e parti sociali (e dalle singole aziende) tra le misure da adottare, dove possibile, per garantire il distanziamento tra i lavoratori. Dunque, sia in caso di ispezioni, sia sotto il profilo della responsabilità del datore nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, una certa percentuale di lavoro agile – dove non siano possibili altre forme di distanziamento – assicura all’azienda di aver messo in campo una misura ritenuta efficace .

by CLAAI/UNione Artigiani Milano