Inps: regolarizzazione lavoro sommerso
per alcune categorie
L’INPS ha emanato la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale fornisce le
prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza, da parte di
datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di
lungo periodo che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari (ai sensi
dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020).
La domanda può essere
presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio
dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere
dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Il comma 3 dell’articolo
103 del decreto-legge n. 34/2020 circoscrive l’ambito di
applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra
nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti
della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o
disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere
presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei
settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della
tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27
maggio 2020.
In relazione alle
attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si
precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche
alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità
religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi,
stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei
conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri
per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il
numero dei componenti.
Tra le predette comunità
rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il
recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e
ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati
dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Non rientrano invece
in tali ipotesi:
·
gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
·
i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la
convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.
L’Inps precisa, inoltre,
che la norma non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro
domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle
norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di
lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e
ss., c.c.).
Il rapporto di lavoro
subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data
antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e
deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto
di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata
dal datore di lavoro.
Fonte CLAAI - unione Artigiani Milano
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