Il Decreto Liquidità è legge: tante novità per i finanziamenti garantiti al
100%
Di seguito riportiamo le
principali novità inserite nella conversione a legge del “Decreto Liquidità”.
Siamo in attesa delle procedure operative ed attuative. Su alcuni aspetti
bisogna anche attendere le direttive dei singoli Istituti di Credito, poiché –nei
fatti- ognuno ha le sue regole attuative.
Per informazioni potete
richiedere un contatto o un appuntamento, inviando una mail a: credito@claai-assimprese.it o
chiamando il numero 331.8659785.
Ivan Simeone
Il Decreto Liquidità (Dl 23/2020) è stato convertito in Legge ieri,
4 giugno 2020.
La legge di conversione apporta numerose modifiche ai finanziamenti
garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia (articolo 13, comma 1, lettera m).
In sintesi, le principali novità riguardano:
1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10
anni;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da
25.000 a 30.000 euro;
3) la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo
garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale
annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019).
Il tutto accompagnato da una forte semplificazione delle procedure,
essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione
“rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà
fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente
la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito
dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque
essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Questo è il nuovo quadro normativo cui dovranno fare riferimento i soggetti
che presenteranno la domanda dopo l’entrata in vigore della legge di
conversione.
Situazione inerente i prestiti già erogati e istanze pendenti:
Per quanto riguarda coloro che hanno già ottenuto il finanziamento
garantito con le vecchie regole e le domande che risultano ancora pendenti, ci
si chiede se le imprese potranno fare domanda per accedere alle condizioni
migliorative previste dalla legge di conversione e se saranno automaticamente
aggiornate ai nuovi parametri.
Si tratta di domande che interessano moltissimi soggetti, dato che, ad
oggi, il Fondo di Garanzia dichiara di avere ricevuto oltre 450.000 domande
relative ai mini finanziamenti garantiti al 100 per cento.
Vi informiamo, preliminarmente,
che la Legge di conversione introduce un nuovo punto “m-bis” che permetterà a
chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo
all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle
nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare
ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla
nuova durata massima (fino a 10 anni).
Al momento non è stata fornita una procedura operativa da espletarsi ai
fini dell’adeguamento alle nuove condizioni.
Probabilmente, in nessun caso, si potrà avere un adeguamento automatico ai
nuovi parametri della pratica già avviata, ma l’impulso dovrà sempre pervenire
dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a
modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito.
È anche molto probabile che chi vorrà modificare l’importo del
finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un
nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di
predisposizione da parte del Fondo di Garanzia. Ciò perché dovrà essere
formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l’importo del finanziamento
sia quello della correlata garanzia.
Bisognerà, invece, capire l’iter da seguire nel caso in cui l’Impresa
intendesse allungare la sola durata, tenuto fermo l’importo. Nei prossimi
giorni si avranno indicazioni operative.
Fonte CLAAI Unione Artigiani Milano
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