“Confartigianato informa”…..
IMPORTANTE
Dal primo ottobre in vigore
l’ accertamento esecutivo!
In vigore l'accertamento esecutivo, che sbarca
per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano (nuova disciplina
contenuta nell'art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010) per velocizzare le
riscossioni. Per effetto della manovra finanziaria (D.L. n. 98/2011), dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di
accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica. L'accertamento
esecutivo implica unificare atti di accertamento e di esecuzione: Equitalia è dunque autorizzata a far
scattare l'ipoteca sugli immobili per chi non provveda a pagare entro 60
giorni. Il tutto senza iscrizione a ruolo e senza preventiva notifica
della cartella esattoriale di pagamento. Le alternative ora sono due: pagare o
contestare (pagando comunque un terzo della somma). Nel primo caso viene
iscritto a ruolo il 100% dell'importo richiesto, nel secondo il 33%. La norma riguarda le obbligazioni dovute a
titolo di imposte sul reddito, addizionali, imposte sostitutive,
ritenute (a titolo di acconto o d'imposta), imposte liquidate con tassazione
separata, l'IVA e l'IRAP a imposte sul reddito. L'accertamento
esecutivo è applicabile per i periodi d'imposta dal 2007 in poi. In
pratica, la società incaricata della riscossione nazionale dei tributi sarà ad
esempio autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'artigiano considerato in
torto, a pignorare il suo conto corrente, ad avviare i pignoramenti
presso terzi e far partire le ganasce fiscali. Le conseguenze per le
imprese sono evidenti: dal rischio di chiusura di eventuali fidi
all'impossibilità di pagare i propri dipendenti e i propri fornitori. Nel caso in cui si scelga la via della contestazione,
per sei mesi non sarà possibile pignorare i beni ma l'istituto potrà comunque
iscrivere un'ipoteca sulla casa o bloccare le auto del debitore. Addirittura, nel caso in cui esista un
fondato pericolo di non riuscire a recuperare il credito, il Fisco potrà
procedere con il sequestro della pensione e con la messa all'asta
del bene immobiliare. In questo caso l'unica via d'uscita, seppur temporanea, è
di chiedere al giudice tributario una sospensiva per fermare l'azione per 150 -
180 giorni dimostrando di avere problemi di liquidità.
Nota
da PMI.it
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