Via libera agli sgravi contributiviper turismo,
commercio e cultura
In attesa della procedura per fare domanda, l'Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla decontribuzione in favore dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio nonché nei settori creativo, culturale e dello spettacolo, prevista dal decreto Sostegni bis. La misura, finanziata con risorse per 868 milioni di euro, riduce il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati che operano nei settori particolarmente colpiti dalle misure anti-Covid, in particolare turismo, terme, commercio, cultura e tempo libero. I chiarimenti in merito allo sgravio contributivo, forniti con la circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021, fanno seguito all'approvazione della misura da parte della Commissione europea, che ad agosto ne ha confermato la coerenza con le norme del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Cos'è la decontribuzione per turismo, commercio e cultura?
La misura, prevista dal decreto Sostegni bis, consiste nello sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti in specifici settori quali: turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo. L'esonero è riconosciuto per i lavoratori che rientrano dalla Cig a decorrere dal 26 maggio 2021 - data di entrata in vigore del decreto - ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Al beneficio infatti possono accedere i datori di lavoro privati dei settori interessati che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Ai fini della copertura finanziaria, il beneficio è concesso nel limite di entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e dei successivi effetti fiscali negativi derivanti dallo sgravio, valutati pari a 97,1 milioni di euro per il 2023.
Esonero contributivo: i chiarimenti dell'INPS
Secondo quanto specificato nella circolare Inps, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privato, imprenditori e non, che appartengono ai seguenti settori: turismo; stabilimenti termali; commercio; creatività, cultura e spettacolo. Costituiscono la base per il calcolo dell’esenzione riconosciuta i trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, a prescindere dalla causale degli ammortizzatori. In sostanza, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali per le quali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali. Inoltre, il beneficio viene riconosciuto a prescindere dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano o meno gli stessi in forza durante la fruizione degli ammortizzatori. L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, eccetto i premi e i contributi Inail. È riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, con mese di competenza novembre 2021. I datori di lavoro che vogliono richiedere l’esonero devono essere in regola sia con le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, sia con le condizioni specificatamente previste dal decreto Sostegni bis. Per quanto riguarda i primi vincoli, il beneficio contributivo è subordinato: alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riguardo alle condizioni specifiche, l’esenzione resta preclusa al datore di lavoro che intende recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia non rientrano nel divieto le seguenti ipotesi: i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. In altre parole, fatti salvi i casi di cui sopra, ai fini dell’applicazione dell’esonero risulta in vigore un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.
(Da FASI del 22.09.2021)
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