martedì 16 marzo 2021

CLAAI Assimprese NEWS

 

Le recenti modifiche in materia di sovraindebitamento

 

Avv. Gianluca Carfagna

Referente OCC Ordine Avvocati Latina

 

La profonda crisi economica che stiamo vivendo e le difficoltà finanziarie delle famiglie e delle piccole imprese, accentuate dagli effetti del lockdown e dalle limitazioni imposte dai DPCM che si sono susseguiti, hanno imposto un intervento immediato del Legislatore per contenere gli effetti negativi sui soggetti più deboli e meno strutturati.

A tal fine è stata disposta l’anticipazione delle novità in materia di sovraindebitamento introdotte con il Codice della Crisi d’Impresa. La L. 176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“.

Il provvedimento, oltre a convertire in Legge, con alcune modificazioni, il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) .

In particolare, la legge prevede una definizione più estesa di “consumatore”. La predetta modifica è rivoluzionaria perché permette, se vi sono le condizioni previste dalla legge, di gestire situazioni debitorie “complesse” prima impossibili da governare per eterogeneità dei debiti.

Le modifiche hanno specificato ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta: se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Un’altra importante novità è l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari. I membri di una stessa famiglia potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

E’ opportuno precisare che le masse attive e passive rimangono comunque distinte.

Un’altra importante novità è stata introdotta dall’articolo 8 L. 3/2012. Il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

La proposta di piano del consumatore potrà anche prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

L’articolo 4 ter ha apportato importanti modifiche al contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC, la stessa dovrà indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte; la completezza e attendibilità della documentazione depositata; l’indicazione presunta dei costi della procedura; l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

La modifica più è la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria (c.d. cram down). La portata del comma 3 quater, art. 12 è dirompente, con il potere sostitutivo del giudice in caso di inerzia dell’Amministrazione finanziaria.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si deve evidenziare anche l’inserimento dell’articolo 14-quaterdecies, relativo al debitore incapiente.

Ai sensi del predetto articolo il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Pertanto l’esdebitazione potrà essere riconosciuta prevedendo l’obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice.

L’anticipazione dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal CCI alla Legge n. 3 del 2012 consentirà alle famiglie e alle imprese non soggette al fallimento di controllare lo stato crisi, utilizzando ulteriori strumenti giuridici orientati a facilitare una soluzione efficace.

 

Articolo pubblicato su www.cfnews.it

Nessun commento:

Posta un commento